#ildiavolovesteItalicum (3c). Porcellum e Consultellum: i sistemi elettorali italiani tra storia e politica, norme e criticità

30 Aprile 2015 0 Di Ettore Maria Colombo

Proseguiamo l’analisi dei sistemi elettorali italiani anteriori all’Italicum. Dopo il sistema proporzionale puro o semi-puro della Prima Repubblica (1948) e il tentativo di introdurre la ‘legge truffa’ (1953) e dopo il passaggio alla Seconda Repubblica con il Mattarellum (1993), passiamo ad analizzare il Porcellum o Calderolum (2005) e la sentenza della Consulta che lo ha, in parte, abrogato (2014)

 

L’introduzione del noto e assai controverso Porcellum (2005)

Nel 2005, sempre per ragioni politiche che non possono, qui, essere analizzate nella sostanza (si trattò, in ogni caso, del tentativo, messo in campo dall’allora Casa della Libertà e dal governo Berlusconi di cercare di ‘limitare i danni’, o meglio di ‘perdere meno’, le elezioni politiche previste a scadenza nel 2006) venne introdotta una nuova legge elettorale, il Porcellum. Prima inizialmente nota solo con il cognome proprio (Calderolum) del suo autore ed estensore, l’allora ministro per le Riforme, il leghista Roberto Calderoli, la legge venne presto chiamata e divenne famosa con il nome di Porcellum: responsabile del nomignolo lo stesso Calderoli che, nel corso di una puntata di Matrix, Canale 5, la definì “una vera porcata”, e del solito politologo Sartori che coniò, a sua volta, il nuovo epiteto…. Si tratta della legge n. 270 del 21 dicembre 2005 ed è l’ultima – allo stato attuale e fino alla pur prossima adozione dell’Italicum – legge che ha modificato il sistema elettorale italiano, delineando la disciplina attualmente in vigore, sempre modificando il TU del 1957. Quella con cui, cioè, si potrebbe e dovrebbe andare a votare se le Camere venissero sciolte ‘prima’ dell’approvazione definitiva del nuovo Italicum (cosa, di fatto, ormai impossibile) o, comunque, con cui si andrebbe a votare per il ‘solo’ Senato se l’Italicum fosse approvato, ma si andasse comunque a scioglimento anticipato della legislatura prima che entri in vigore la riforma del Senato e del Titolo V. riforma che punta a rendere il Senato non elettivo e che, in ogni caso, non entrerà in vigore, per i noti tempi tecnici, prima del luglio 2016.
Fatte salve, s’intende, in merito alla possibile adozione del Porcellum, le modifiche al Calderolum apportate dalla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale (pubblicata in GU il 15 gennaio 2014, con effetti decorrenti dal giorno successivo) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme del Porcellum, dando luogo a quello che, sempre in gergo tecnico, oggi viene chiamato Consultellum, e cioè un ‘ircocervo’ di legge elettorale frutto a metà del Calderolum e a metà della sentenza della Corte.
Il balzano proporzionale Porcellum dalle complicate soglie e dall’abnorme premio di maggioranza privo di soglia…
Dunque, la legge n. 270 del 2005, detta Calderolum o Porcellum, ha sostituito le precedenti leggi numero 276 e 277 del 1993 (il Mattarellum), introducendo un sistema radicalmente differente dal primo (per 3/4 maggioritario, per il restante quarto proporzionale), in favore di un sistema solo in linea di principio proporzionale, basato cioè sulla formula elettorale proporzionale del “quoziente intero e dei più alti resti” (metodo Hare), ma in realtà con uno spirito e una distorsione sostanzialmente maggioritaria, spirito dovuto alle numerose e diverse clausole di sbarramento e al forte premio di maggioranza concesso alla prima lista/liste piazzata, con collegi estesi e senza peraltro la possibilità di indicare preferenze.
Con il Porcellum, legge in vigore dal 31 dicembre 2005, si è votato per le tre legislature successive della storia politica italiana: la XV (2006), con la vittoria dell’Unione di Prodi, la XVI (2008), con la vittoria del Pdl di Berlusconi e la XVII (2012), con la ‘non vittoria’ della coalizione di centrosinistra guidata da Bersani, il ‘quasi pareggio’ dell’M5S di Grillo e la conseguente nascita di governi di prima di grande coalizione (Letta) e poi di centrosinistra (Renzi) nati, come quello precedente Monti, in Parlamento e non più dalle urne.
La legge Calderolum o Porcellum presenta molti, complessi, aspetti. Per sommi capi si può dire che il passaggio dal Mattarellum al Porcellum non avrebbe potuto essere più traumatico e radicale: dai collegi uninominali a un sistema di liste bloccate senza preferenza, da un sistema iper-maggioritario a un falso sistema proporzionale.
Caratteristiche salienti della legge sono i seguenti:
Il premio di maggioranza per la coalizione vincente alla Camera (caratteristica che si riscontra, oltre che in Italia, solo in Grecia e a San Marino), che pure era apparso in due leggi elettorali italiane del passato dalla cattiva nomea (la legge Acerbo del 1923 e la “legge truffa” del 1953, ma in entrambe erano presenti delle soglie di sbarramento per raggiungerlo), è privo di soglia per accedervi. La legge, inoltre, prevede ambiti territoriali diversi per l’attribuzione del premio di maggioranza: l’intero territorio nazionale (esclusa la Valle d’Aosta) per la Camera dei deputati, la singola circoscrizione, coincidente con il territorio di una Regione, per il Senato (escluse Val d’Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige).
Seggi. Per la Camera dei deputati, la legge prevede che la lista o coalizione di liste che ottiene la maggioranza dei voti ma che non consegue i 340 seggi, sia assegnataria di una quota ulteriore di seggi oltre quelli già ottenuti, in modo da raggiungere tale numero. I 12 seggi assegnati dalla Circoscrizione Estero e il seggio assegnato dalla Valle d’Aosta sono però attribuiti secondo regole diverse: i relativi voti non sono calcolati per la determinazione della lista o coalizione di liste di maggioranza relativa. Per il Senato, la legge prevede che la lista o coalizione di liste che ottiene la maggioranza dei voti nella Regione ma non consegue il 55% dei seggi da questa assegnati sia assegnataria di una quota ulteriore di seggi in modo da raggiungere tale numero. I 6 seggi assegnati dalla Circoscrizione Estero, il seggio assegnato dalla Valle d’Aosta, i 2 seggi assegnati dal Molise e i 7 seggi assegnati dal Trentino Alto-Adige sono attribuiti secondo regole diverse.
Con il territorio nazionale italiano suddiviso in 27 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione residente in base ai dati dell’ultimo censimento disponibile, alla Camera, dunque, ai 617 seggi assegnati come descritto, si unisce quello uninominale attribuito alla Valle d’Aosta, e i 12 seggi appannaggio dei cittadini italiani all’estero, suddivisi col metodo proporzionale e possibilità di voto di preferenza, per determinare il numero di 630 deputati in totale. Al Senato, il totale di senatori eletti in parlamento è 315: per avere la maggioranza assoluta, senza dover contare sui senatori a vita, il partito o la coalizione vincente deve avere almeno 158 senatori.
Soglie di sbarramento. Per ottenere seggi alla Camera, ogni partito o lista deve ottenere almeno il 4% dei voti nazionali mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 10%. Le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti; partecipa inoltre alla ripartizione il primo partito al di sotto di questa soglia all’interno della stessa coalizione (miglior perdente). Questo vuol dire che se una coalizione che superi lo sbarramento del 10% fosse formata da 3 partiti di cui solo 2 superano il 2%, il terzo entrerebbe sicuramente alla Camera con qualsiasi percentuale; se una coalizione fosse formata da 4 partiti di cui solo 2 superano il 2%, entrerebbe alla Camera solo il più votato degli altri due che non hanno superato la soglia. Se una coalizione non dovesse superare il 10%, ogni singolo partito che la compone deve superare il 4%. Per ottenere seggi al Senato, ogni partito o lista deve ottenere almeno l’8% dei voti mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 20%. Le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 3% dei voti. La differenza sostanziale con la Camera è data dal fatto che le soglie e il premio di maggioranza non sono calcolati sui voti nazionali, ma su base regionale: per questo motivo alcune regioni risultano più importanti di altre perché i seggi assegnati dipendono dalla popolazione regionale. A tutela delle minoranze linguistiche riconosciute è previsto che le liste che le rappresentano, coalizzate o no, possano comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono. Per il Senato della Repubblica è stato previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige siano assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo solo qui il meccanismo del Mattarellum mentre il settimo seggio è attribuito sommando a livello regionale i voti dei candidati perdenti che abbiano dichiarato di collegarsi in una lista, individuando la lista più votata e attribuendo il seggio al candidato miglior perdente all’interno di tale lista Infine, l’unico seggio della Valle d’Aosta venga attribuito in un collegio unico.
Le circoscrizioni Estero. Il Calderolum ha inoltre introdotto, per la prima volta in Italia, la novità della Circoscrizione estero. Suddivise in quattro macro-ripartizioni, esse permettono di eleggere 12 seggi alla Camera dei deputati (5 per l’Europa, 4 per l’America Meridionale, 2 per America Settentrionale e Centrale, e 1 per il Resto del Mondo) e 6 seggi al Senato della Repubblica (2 in Europa, 2 in America Meridionale, 1 in America Settentrionale e Centrale e 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide).
Le liste bloccate obbligano l’elettore a votare per liste di candidati precostituite, senza possibilità di indicare preferenze singole o plurime come avviene in tutti gli altri sistemi di elezione vigenti (europee, regionali, comunali) e con ordine d’elezione prestabilito.
La legge prevede poi l’obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo di coalizione. Prevede inoltre la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni. Il programma e il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione, anche se questi, tecnicamente, non è candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché tale scelta spetta comunque, per Costituzione, al Presidente della Repubblica, la formale nomina a quell’incarico.

La sentenza della Corte che ha bocciato il Porcellum (2014)
Dopo che, nel 2009, si tennero tre referendum abrogativi tesi a modificare il Porcellum in più punti (inizialmente fissati per il 18 maggio 2008, poi rimandati al 21 giugno 2009 a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, avvenuto il 6 febbraio 2008, nessuno dei tre raggiunse il quorum degli aventi diritto), negli anni successivi, fino alle elezioni politiche del 2013 e oltre, la radicale modifica di tale legge è stato uno degli argomenti centrali della campagna elettorale delle forze politiche e di molti opinionisti. Il 17 maggio 2013, infine, la Corte di cassazione ha criticato aspramente la legge Calderoli, rilevando importanti questioni di legittimità costituzionale e affidando alla Corte costituzionale un eventuale giudizio di incostituzionalità. Infine, il 3 dicembre 2013 la Corte Costituzionale si è riunita in udienza pubblica per affrontare la questione.
Il 4 dicembre 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune parti del Porcellum, formalmente annullate il 16 gennaio 2014. Le parti annullate riguardano l’assegnazione dei premi di maggioranza, poiché indipendenti dal raggiungimento di una soglia minima di voti alle liste (o coalizioni), e l’impossibilità per l’elettore di dare una preferenza. Nello specifico della sentenza, “la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza (sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica) alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali ‘bloccate’, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza”.
Il Consultellum cos’è, ovvero ciò che rimane del Porcellum…
Ne risulta, appunto, quello che oggi, sottraendo al Porcellum le parti cassate, viene definito, nella pubblicistica attuale, il Consultellum e cioè un sistema proporzionale semi-puro, paradossalmente molto simile a quello della I Repubblica, dato che – una volta cassato il premio (davvero abnorme) di maggioranza che il Porcellum attribuiva alla prima lista o liste sia alla Camera che al Senato, su base regionale, e una volta introdotta una o più (dovrebbe deciderlo il legislatore) preferenze, anche se l’indicazione di massima della Consulta pare optare per la preferenza unica – rimane in piedi un sistema che, sia pure all’interno del ginepraio di diverse e complesse soglie di sbarramento presenti nel Porcellum (e non toccate dalla Consulta) che resterebbero tali, per la Camera come per il Senato, è un proporzionale semi-puro, sia pure, appunto, con soglie di sbarramento molto più alte di quelle previste nel sistema proporzionale della Prima Repubblica. Un eterno gioco dell’Oca, dunque, quello che appena visto e che, attraverso ben quattro leggi elettorali diverse approvate e modificate in pochi anni, ci riporterebbe, con il Consultellum, ove l’Italicum non trovasse una sua definitiva e finale approvazione, ai tempi della I Repubblica in cui si votava, appunto, con il proporzionale…
NB. Questo articolo è stato pubblicato sul sito della Fondazione Europa Popolare (http://www.eupop.it) e del blog Quotidiano Nazionale (http://www.quotidiano.net)