Tutto il potere a una Camera sola. Analisi dettagliata della riforma del Senato

14 Ottobre 2015 0 Di Ettore Maria Colombo
Palazzo Montecitorio. Portone d'ingresso della Camera dei Deputati.

Palazzo Montecitorio. Portone d’ingresso della Camera dei Deputati.

Da ieri in poi, anche se concretamente solo dopo ultime due, definitive, letture (questo secondo passaggio al Senato è ancora dentro il primo ‘giro’ della riforma: finché il testo non viene votato identico in tutte le sue parti non si passa al ‘secondo’ giro: terza e quarta lettura), si può iniziare a dire addio al vecchio Senato. Il nome resterà quello di sempre, ma si tratterà di una nuova Camera delle Autonomie territoriali: scrive il nuovo testo “il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali”.

Ecco una rassegna, il più possibile rapida e ragionata, delle principali modifiche

TITOLO V

Corpose le modifiche al Titolo V della Costituzione: vengono ampliate le competente esclusivamente statali (energia, trasporti, infrastrutture) in senso inverso alla riforma del 2001 (Bassanini) voluta dall’allora centrosinistra e dalla forte impronta federalista. Lo Stato potrà esercitare una “clausola di supremazia” verso le Regioni per tutelare l’unità della Repubblica e l’interesse nazionale, ma alle Regioni potranno essere attribuite forme di autonomia su temi come formazione professionale, territorio, etc.

FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO

Finirà il bicameralismo perfetto e quelle famose ‘navette’ tra le due Camere che duravano mesi, se non anni, e che vent’anni di Seconda Repubblica hanno cercato, vanamente, di cambiare con molte Bicamerali finite tutte con un buco nell’acqua. Qui, invece, il cambiamento passa per una legge di ordinaria revisione costituzionale, anche se attraverso la fatica regolamentare di quattro letture. La vera, grande, novità (e ‘rivoluzione’) di questa riforma sta, però, nell’articolo 55 della nuova Costituzione: da quando entrerà in vigore, sarà solo la Camera dei Deputati a votare le leggi e a svolgere funzioni di controllo e indirizzo politico sul governo, a partire dall’atto fondamentale per eccellenza: la questione di fiducia. Il Senato, che mantiene in pieno la funzione legislativa sui rapporti tra Stato, Unione europea ed enti territoriali, conserverà la funzione legislativa anche su alcune materie prettamente statali: riforma della Costituzione, leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, leggi sui referendum, leggi elettorali e di funzione degli enti locali, ratifiche di trattati internazionali. Per il resto, la funzione legislativa spetterà solo alla Camera. Certo, resterà un piccolo potere di intervento sulle materie di competenza della Camera: il Senato potrà esprimere proposte di modifica alle leggi della Camera, ma molto limitate e, in ogni caso, il Senato deve votare le modifiche entro 15 giorni altrimenti le leggi entrano in vigore, la Camera può comunque ignorare le modifiche del Senato, votando le leggi nella versione precedenza, o – su leggi che riguardano competenze delle Regioni o leggi di bilancio – superare le modifiche volute dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Molto importante la novità per i disegni di legge ritenuti “essenziali” dal governo: la Camera,  sola a esaminarli, dovrà pronunciarsi entro 70 giorni e alla scadenza il ddl va comunque votato.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Di certo, grazie al combinato disposto con l’Italicum, diventerà più facile eleggere il nuovo Presidente della Repubblica per la futura maggioranza di governo. Continuerà ad eleggerlo il Parlamento in seduta comune (630 deputati e 100 senatori), ma scompaiono i delegati regionali (58) e cambiano i quorum, tutti livellati verso il basso: nei primi tre scrutini serviranno i due terzi dei componenti dell’assemblea (pari a 487 voti), dal quarto scrutinio si passa ai tre quinti sempre dei componenti (pari a 438 voti), dal settimo basteranno i tre quinti dei votanti. Cambiano, in parte, anche i poteri del presidente della Repubblica: potrà sciogliere solo la Camera, e non più anche il Senato; sarà il presidente della Camera la seconda carica dello Stato; solo la Camera proclamerà lo stato di guerra a maggioranza assoluta e solo la Camera approverà le leggi di amnistia e indulto (i due atti vanno firmati dal Capo di Stato).

CORTE COSTITUZIONALE

Saranno deputati e senatori, come oggi, a scegliere i cinque membri della Consulta di nomina parlamentare, ma non più in seduta comune:  su 15 membri della Consulta, restano i 9 nominati dal Capo dello Stato, i 5 eletti dalle supreme magistrature, mentre la Camera ne eleggerà tre e il Senato, in seduta separata, altri due.

REFERENDUM

Molte le novità nel campo dei referendum (abrogativo, più il propositivo). Il quorum varierà in base alle firem raccolte: con 500 mila firme resta in piedi il vecchio quorum (metà più uno degli aventi diritto al voto); con 800 mila firme basterà la metà più uno degli elettori votanti all’ultima tornata di elezioni politiche; infine viene introdotto un referendum propositivo di indirizzo i cui dettagli sono stati però rinviati a una legge a hoc. Salgono da 50 mila a 150 mila, invece, le firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa popolare.

CNEL E PROVINCE

Due enti storici, quanto inutili, della Repubblica, verranno aboliti.

LEGGE ELETTORALE

Per la prima volta nella storia d’Italia, viene introdotto il controllo di costituzionalità preventivo sulla legge elettorale (che era e resta una legge ordinaria). A chiederlo dovrà essere un quarto dei deputati. Ammesso, grazie a una norma transitoria, anche il controllo di costituzionalità sulla legge elettorale da poco approvata, l’Italicum.

COMPOSIZIONE DEL FUTURO SENATO ED ELETTIVITÀ DEI FUTURI SENATORI

Il vero inghippo della riforma, e il vero rischio di confusione, sta invece nella tanto discussa, specie dentro il Pd, questione dell’elettività diretta o indiretta dei futuri senatori. I senatori, che – va detto – non riceveranno alcuna indennità ma manterranno in pieno l’attuale immunità parlamentare, saranno degli strani ‘ibridi’: per metà indicati dai cittadini e per metà eletti dai consigli regionali. In totale saranno cento: 5 di nomina presidenziale (in carica 7 anni, ma non più a vita) e 95 eletti dalle Regioni (74 consiglieri regionali e 21 sindaci). Scompare la differenziazione di elettorato passivo e attivo con la Camera e scompaiono pure i senatori eletti all’Estero. Eletti dentro i consigli regionali, dunque, ma “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”, come recita il compromesso all’articolo 2.
I cittadini votano e i consigli ratificano? Non sarà così semplice. I cittadini scelgono, o meglio ‘indicano’ i futuri senatori nelle liste dei partiti presenti alle elezioni regionali, ma come? Molto probabilmente ci sarà un listino in cui attingere i nomi dei futuri senatori, il che limiterà il potere di scelta dei cittadini. Inoltre, il potere dei consigli regionali non sarà di mera ratifica: ad esempio, la loro consistenza ne determinerà il numero perché i consigli eleggono “con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti”. Altro esempio:  i 21 sindaci (uno per regione) saranno tutti indicati indirettamente, non certo dagli elettori, né è stabilito espressamente che si tratti dei sindaci dei maggiori capoluoghi: lo decideranno i consigli regionali e, dentro di essi, le loro maggioranze politiche. Inoltre, considerando che molte regioni esprimeranno solo due senatori ciascuna (Abruzzo, Molise, Basilicata, Liguria, Umbria, Marche, Friuli, Val d’Aosta) o tre (Calabria e Sardegna), che le Province Autonome di Trento e Bolzano ne avranno quattro mentre solo le regioni più popolose ne avranno un numero alto (7 il Piemonte, la Sicilia, il Venento, 5 la Toscana, 6 la Campania, la Puglia e l’Emilia, 8 il Lazio, ben 14 la Lombardia) e che le forze politiche vanno rappresentate in modo proporzionale, sarà molto difficile scogliere alcuni busillis. Ad esempio, le maggioranze di governo delle regioni piccole saranno tentate di mandare al Senato un sindaco di loro appartenenza e il governatore, registrando così dei monocolori mentre solo nelle regioni più grandi i consigli regionali potranno dare voce alle opposizioni. Una legge elettorale quadro dovrà sciogliere molti di questi enigmi, ma in attesa che tutte le Regioni rinnovino i consigli regionali con le nuove norme, saranno gli attuali consigli regionali a scegliere sindaci e consiglieri regionali da mandare al Senato (via indiretta). Perché la riforma arrivi a regime e vengano ovunque rispettate le scelte dei cittadini, bisognerà attendere almeno il 2020, a causa dei tempi differenti in cui le regioni voteranno.

IMMUNITÀ E INDENNITÀ

I futuri senatori non percepiranno alcuna indennità (resta che percepiranno lo stipendio da consiglieri o sindaci), ma manterranno il diritto all’immunità.


NB. Una forma breve di questo articolo è stato pubblicato a pagina 5 del Quotidiano Nazionale del 14 ottobre 2015.