2) Bicameralismo perfetto addio. Affonda la ‘navetta’ delle leggi. Se vince il Sì, corsia veloce per il governo. Speciale riforma n. 2

29 Novembre 2016 0 Di Ettore Maria Colombo

IL 4 dicembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare, secondo la procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione (referendum confermativo, ovvero senza necessità di quorum), per il referendum costituzionale. Dunque, con un Sì o con un No, si potrà esprimere il proprio voto pro o contro la riforma del Senato. Il testo della riforma costituzionale è stato approvato dal Parlamento dopo sei letture (la famosa ‘navetta’): l’iter è iniziato al Senato l’8 aprile 2014 e si è concluso alla Camera il 12 aprile 2016. La riforma incide su 47 dei 139 articoli della Costituzione (nessuno della Prima parte, Diritti e doveri), ma tutti quelli che incidono sulla Seconda parte.
In quattro puntate illustriamo i contenuti principali della riforma: ieri la composizione del Senato; oggi i poteri e le funzioni delle Camere; domani gli organi costituzionali e i referendum; giovedì il rapporto tra Stato e Regioni e l’abolizione di Cnel e Province.

aula-del-senato

L’aula di palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica

IL SUPERAMENTO del bicameralismo paritario (o ‘perfetto’) è l’architrave della riforma costituzionale. Il suo cuore sta nell’articolo 70 della Costituzione: la versione attuale è semplice e secca («la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»), la nuova versione dell’art. 70 conta 7 commi e 900 parole, il che ha attirato molte critiche di prolissità. Stabilisce che solo la Camera dei Deputati sarà chiamata a votare la fiducia al governo esercitando le funzioni di indirizzo politico e controllo sull’operato dell’esecutivo, oltre alla funzione legislativa.

Funzioni del Senato (art. 55)
Ma è già dall’articolo 55 che vengono disegnati i compiti del nuovo Senato. Il Senato continuerà ad esercitare la funzione legislativa, ma in modo diverso dal passato. Il Senato parteciperà anche alle decisioni relative alle politiche europee, verificando l’impatto delle scelte di Bruxelles sulle realtà locali. Tra i suoi compiti ci sarà anche la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività della pubblica amministrazione, la verifica dell’attuazione delle leggi e il parere su alcune nomine del governo.

Il procedimento legislativo
Il sistema bicamerale ‘paritario’, dunque, con la riforma si trasforma in bicameralismo ‘differenziato’ e il Senato parteciperà in modo molto diverso da oggi alla formazione delle leggi, a seconda della tipologia: da un iter legislativo unico (bicameralismo paritario) si passa a quattro diversi: 1) bicameralismo paritario persistente; 2) monocameralismo partecipato; 3) monocameralismo di bilancio; 4) monocameralismo rafforzato.

Cosa fa la Camera (artt. 55-56)
La Camera dei Deputati resta eletta a suffragio universale (in teoria con la nuova legge elettorale, l’Italicum, approvata dal Parlamento e in vigore dal I luglio 2016) e resta composta da 630 deputati, di cui 12 eletti all’Estero (al Senato i 6 senatori esteri vengono aboliti).
Il nuovo art. 55 rafforza la parità di genere. L’art. 72 conferma il ruolo delle commissioni parlamentari e la possibilità che approvino leggi in sede deliberante, ma quelle del Senato non avranno l’obbligo di rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I diritti ‘di minoranza’ (art. 64)
Tra le novità c’è l’introduzione in Costituzione, all’art. 64, del principio dei diritti delle minoranze, da garantire nei futuri regolamenti parlamentari, e lo «Statuto delle opposizioni» che riguarderà, però, solo la Camera, l’unica eletta direttamente dai cittadini. Tali norme dovranno essere approvate a maggioranza assoluta, cioè dalla metà più uno degli aventi diritto delle due Camere per favorire l’accordo tra maggioranza e minoranze. Nella riforma si stabilisce anche che i parlamentari hanno «il dovere» (art. 64) di partecipare alle sedute di Aula e commissione.

L’iter delle leggi (art. 70)
Il procedimento bicamerale ‘perfetto’ o ‘paritario’ non scompare del tutto: resta in vigore in alcuni determinati casi regolati dal nuovo articolo 70 della Costituzione.
Essi sono: riforme costituzionali e leggi costituzionali; ratifica dei trattati dell’Unione Europea; leggi sui referendum popolari e altre forme di consultazione; casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei senatori; leggi elettorali sul Senato; leggi sulle funzioni fondamentali dei Comuni, compresa Roma capitale; leggi su forme particolari di autonomia regionale, sulle elezioni regionali e sui rapporti tra regioni e stati esteri.
In tutti gli altri casi, la Camera legifera in modo autonomo: per approvare una legge basterà solo il suo voto (art. 70). Un terzo dei senatori potrà chiedere che vengano apportate modifiche dopo l’approvazione della legge, ma deliberandolo entro 10 giorni e presentando proposte di modifica entro 30 giorni, proposte che la Camera potrà respingere con voto a maggioranza. Si chiamano casi di ‘monocameralismo partecipato’. Nel caso di leggi di bilancio, il Senato è obbligato a discuterle, anche se non ne fa richiesta un terzo dei suoi membri, ma le proposte di modifica vanno presentate entro 15 giorni e possono essere respinte, a maggioranza semplice, dalla Camera (‘monocameralismo di bilancio‘). Infine, ci sono i casi di ‘monocameralismo rinforzato’: per atti del governo che incidono su competenze regionali, il Senato le approva a maggioranza assoluta e la Camera può respingerle solo con la stessa maggioranza.

Leggi a ‘data certa’ (art. 72)
A causa dei finora lunghi tempi di approvazione di una legge, l’articolo 72 prevede date certe per l’approvazione delle leggi più importanti, naturalmente nella sola Camera dei Deputati. In sostanza, se il governo presenta alla Camera una legge e la dichiara legata all’attuazione del suo programma, la Camera ha 5 giorni per metterla in calendario e deve approvarla o respingerla entro e non oltre i 70 giorni. In alcuni casi, il termine può slittare a 85 giorni che comprendono però 20 giorni richiesti, eventualmente, dal Senato per l’esame della legge stessa.
La corsia preferenziale non può scattare per le leggi di bilancio e per le leggi bicamerali. Pur non venendo in alcun modo modificati i poteri del presidente del Consiglio, il voto ‘a data certa’ introduce una corsia preferenziale per i provvedimenti del governo.

La curiosità. Commissioni senza gruppi politici.
Il ruolo delle commissioni parlamentari è confermato dall’art. 72 ma quelle
del Senato non avranno più l’obbligo di rispecchiare la proporzione dei gruppi politici perché non si sa ancora come sarà articolato, politicamente, il nuovo Senato.
(2-continua)


NB: questo articolo è stato pubblicato a pagina 8 del Quotidiano Nazionale del 29 novembre 2016 (