NEW! Cos’è il ‘Tedeschellum’ e come funziona, le modifiche in discussione. Ma anche cos’è il ‘vero’ sistema tedesco e la corsa verso il voto anticipato. Un dossier sulla nuova legge elettorale

NEW! Cos’è il ‘Tedeschellum’ e come funziona, le modifiche in discussione. Ma anche cos’è il ‘vero’ sistema tedesco e la corsa verso il voto anticipato. Un dossier sulla nuova legge elettorale

1 Giugno 2017 1 Di Ettore Maria Colombo

Proponiamo qui una rapida spiegazione del sistema elettorale che sta per adottare il Parlamento italiano (un ‘simil-tedesco’), una disanima del sistema tedesco vero e proprio, l’analisi dell’iter di approvazione della legge elettorale in corso di esame da parte del Parlamento. Ringrazio il prof. Stefano Ceccanti e l’onorevole Dario Parrini (Pd) per i consigli e le spiegazioni che mi hanno consentito di scrivere tale testo. 
NB; il testo è in via di definizione, qui vengono di volta in volta spiegate le modifiche.

A) Il sistema tedesco ma ‘all’italiana’. Un proporzionale semi-puro, tagliola al 5%
I tre grandi partiti presenti in Parlamento (Pd, FI, M5S) stanno per convergere su un sistema di riforma elettorale che i media – e i partiti stessi – chiamano, per comodità, ‘sistema tedesco’. In realtà, il ‘Tedeschellum’ o ‘Germanicum’ all’italiana presenta sottili, ma significative, differenze rispetto al sistema elettorale in vigore in Germania (nella RFT dal 1949, con lo sbarramento al 5% dal 1953, nella Germania unita dal 1990). In sostanza si può definire un sistema proporzionale ‘semi-puro’. con sbarramento al 5%.
Dal punto di vista tecnico, una volta trovato l’accordo su un sistema elettorale tedesco, il relatore del nuovo testo, in I commissione Affari costituzionali della Camera, Emanuele Fiano (Pd) ha presentato il testo dell’emendamento che trasforma il Rosatellum (che era stato adottato come testo base) per farlo somigliare al modello usato in Germania. Ma lo fa solo in parte e con due differenze sostanziali: scompare il voto disgiunto e i candidati dei collegi uninominali passano quasi sempre in secondo piano rispetto ai capolista bloccati.
Vedremo più avanti se e come gli eletti scattano nei collegi e/o nella parte proporzionale, e in quale ordine, trattandosi di un sistema per metà fatto di collegi uninominali (50%) e per metà (50%) di liste bloccate corte (da 2 a un massimo di 6 nomi) presenti in circoscrizioni pluriprovinciali, ma va chiarito subito ciò che conta, per ogni lista, è il risultato ottenuto a livello nazionale nella parte proporzionale, una volta superata la quota del 5%.

E’ tale risultato  a determinare il numero dei seggi da attribuire alla lista con una sola clausola ostativa, appunto: la soglia di sbarramento, sempre nazionale, fissata al 5%. Sotto tale soglia non si ha diritto a seggi. Anche se formalmente il riparto è fatto a livello circoscrizionale alla Camera e a livello regionale al Senato, vale il computo nazionale. Dunque, in Italia, una lista potrebbe arrivare a prendere da un minimo di 1 milione 700 mila a un massimo di 1 900 mila elettori senza entrare in Parlamento. I voti dispersi, però, non vengono persi del tutto: vengono ripartiti, in seggi, alle liste e/o partiti che superano la soglia di sbarramento (5%). In pratica, un partito che prende il 40% dei voti può arrivare a sfiorare il 50% dei seggi se il numero di voti validi non attribuibili a nessuna lista che rimane sotto il 5% superasse, in totale, il 20% dei suffragi perché sarebbe come calcolare il proprio 40% sull’80% dei votanti e non sul 100% (-20%).

1.Il calcolo dei seggi.

Il calcolo dei seggi avviene, come si diceva, a livello nazionale come pure il superamento della soglia di accesso (5%). Il quoziente scelto è quello dei “quozienti interi e dei più alti resti” (metodo Hare): in sostanza, una volta superata la soglia di sbarramento (5%), il metodo non penalizza le forze piccole, ma anzi le agevola. Se invece fosse stato fatto con il metodo d’Hondt, che agisce sulle circoscrizioni, avrebbe favorito i partiti più grandi.

2. Collegi e circoscrizioni elettorali.

L’Italia viene divisa in 27 circoscrizioni pluri-provinciali alla Camera (26 più un collegio uninominale, la Val d’Aosta) e 20 circoscrizioni regionali al Senato (19 più la Val d’Aosta). La Camera assegna 606 seggi (e non 630 perché vanno sottratti i 12 collegi della circoscrizioni Estero, 11 collegi uninominali del Trentino Alto-Adige e uno di Val d’Aosta) che vengono così ripartiti: 303 collegi uninominali e 303 su liste bloccate corte composte da due a un massimo di sei nomi. Il Senato assegna 301 seggi (e non 315 perché vanno sottratti i sei seggi delle circoscrizioni Estero, sette collegi uninominali del Trentino e uno della Val d’Aosta) così ripartiti: 150 eletti nei collegi, 151 nelle liste bloccate corte. Nei 18 collegi delle circoscrizioni Estero (12 Camera e 6 Senato) i seggi vengono attribuiti con metodo proporzionale senza soglia di sbarramento. Negli 11 collegi uninominali del Trentino (8 collegi uninominali all’inglese e tre di recupero proporzionale) Camera e nei 7 collegi uninominali del Trentino Senato (5 collegi uninominali all’inglese e 2 di recupero proporzionale), come pure nei due seggi uninominali (uno Camera e uno Senato) della Val d’Aosta rimangono valide le regole introdotte con il Mattarellum nel 1994: si tratta di collegi uninominali secchi all’inglese con recupero proporzionale per il 25% e una soglia di sbarramento che, di fatto, è intorno al 20%.

3. La scheda elettorale.

La scheda elettorale è unica, il voto disgiunto (la possibilità per un elettore di votare un candidato uninominale e un simbolo di lista diverso nei collegi plurinominali) è vietato, ma la norma potrebbe essere modificata. Il voto a un candidato del collegio ‘trascina’ il voto alla lista (e viceversa). Si vota tracciando un segno nel rettangolo che li comprende. Il doppio segno (collegio e lista) è valido. Ci si può candidare fino a un massimo di un collegio uninominale e tre collegi circoscrizionali (cioè del listino bloccato). Questa norma, come vedremo, potrebbe cadere nella discussione parlamentare su richiesta avanzata dai 5 Stelle. 
Ad ogni simbolo di partito è dunque associato il nome del candidato in quel collegio e i nomi del listino bloccato (da due a 6 candidati) di quella circoscrizione elettorale.
È previsto espressamente che in caso di doppio segno su un candidato e sulla lista corrispondente il voto rimanga valido. Questa norma difficilmente verrà modificata.

4. Il metodo di scelta degli eletti.

Come dicevamo, i voti per i partiti (liste) vengono conteggiati in un unica sede, nazionale, e vengono ammesse al riparto dei seggi solo le liste che hanno superato la soglia del 5% dei voti, con l’eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche (Trentino e Valle d’Aosta) per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento. La soglia di sbarramento, fissata al 5%; è la stessa sia alla Camera che al Senato.
Solo a  questo punto vengono calcolati i seggi spettanti ai singoli partiti, calcolo che viene fatto a livello nazionale per la Camera e a livello regionale/circoscrizionale al Senato. Questa differenza è necessaria perché secondo la Costituzione il Senato deve essere eletto su base regionale.
La differenza di calcolo può causare leggere differenze nella rappresentazione dei partiti tra Camera e Senato, ma non distorcendo la rappresentatività come avveniva con il premio di maggioranza su base regionale che assegnava, ad esempio, il Porcellum.
Una volta scesi nelle singole regioni/circoscrizioni verranno scelti gli eletti, fondendo il sistema proporzionale con quello uninominale.
E’ qui che, appunto, le cose si complicano e differiscono di molto dal sistema elettorale tedesco dove, come vedremo, il numero dei seggi del Bundestag, la Camera elettiva, è variabile (vengono detti seggi ‘sovranumerari’) perché bisogna garantire,, per primo, a tutti gli eletti nei collegi la possibilità di entrare nella Camera bassa. In Italia ciò non è possibile: il numero di seggi (630 alla Camera, 315 al Senato, esclusi i senatori a vita) è fisso, quindi qualcuno ‘deve’ restare fuori dai seggi, a seconda dei voti presi, tra listini bloccati e collegi uninominali pur avendo – mettiamo il caso – vinto nel proprio collegio uninominale.
Il primo eletto è il candidato che, nel suo collegio, ottiene il 50,1% dei voti validi (ma si tratterà di casi rarissimi); scattano poi i capolista bloccati di ogni listino della quota proporzionale; seguono i candidati dei collegi uninominali fino ad esaurimento dei collegi vinti da quella lista, cioè in ordine ai voti ricevuti nella circoscrizione; se restano ancora seggi si torna nel listino circoscrizionale e scattano i candidati successivi al capolista; se ne restano ancora da attribuire si torna ancora nei collegi e si pesca tra i “migliori perdenti” (o i “peggiori vincenti”) dei collegi. Ma attenzione: un partito potrebbe aver diritto a un numero  di seggi minore al numero dei collegi vinti, quindi potrebbe vedere non scattare seggi, dopo il capolista, i primi vincitori dei collegi e i nomi del listino, ai vincitori di altre gare nei collegi che verrebbero esclusi dal computo dei seggi pur avendo vinto nei loro rispettivi collegi.
Non ci si può presentare in più di un collegio uninominale e in tre listini (quota proporzionale) di diverse circoscrizioni. Questa norma potrebbe cadere nel dibattito parlamentare per essere sostituita da una che prevede la possibilità di presentarsi in un solo collegio e in un solo listino circoscrizione. La norma è criticata perché limita, in parte, l’effetto ‘blindatura’ dei seggi per i big cui restano in mano dei buoni paracadute per garantirsi l’elezione nel mix candidatura collegi/listini. In totale, però, il numero dei capolista bloccati (non – si badi bene – del totale dei candidati nelle liste bloccate corte della quota proporzionale: 303 seggi Camera, 151 Senato, quindi la metà di entrambi, 454 eletti) non è alto: 26 eletti alla Camera e 19 al Senato per ogni partito, in totale sono 45 parlamentari.

5. Le norme di genere.

I listini bloccati avranno una rigida alternanza di genere (donna-uomo/uomo-donna), nei collegi nessun genere può superare l’altro per il 60%, quindi almeno il 40% di donne.

6. Un esempio. La Toscana.

Prendiamo la circoscrizione Toscana. Elegge 38 deputati (19 nei collegi e 19 nei listini) e 18 senatori (9 nei collegi, 9 nei listini). Mettiamo che il Pd prenda il 46% dei voti che, per effetto dello sbarramento, diventano il 51% dei seggi. Alla Camera elegge 19 deputati: il primo del collegio con oltre il 40% dei voti, il capolista bloccato, 17 nei collegi. Al Senato il Pd elegge invece 9 senatori: il capolista bloccato e otto collegi. Mdp, alla Camera, prende un deputato perché supera il 5%: non vince nessun collegio, passa il capolista, e il Pd perde un vincente nei collegi per colpa di Mdp oltre il 5%. L’M5S elegge, con il 30%, 10 deputati e 6 senatori, tutti dai listini. FI, col 15%, elegge 5 deputati e 1 senatore (listini). La Lega, con l’8%, elegge 3 deputati e 1 senatore (listini). Se il Pd fa il boom (60%) e vince tutti i collegi (19 Camera e 9 Senato), i posti in più li prende dal suo listino, ma se i posti da assegnare al Pd si assottigliano perché altre liste guadagnano seggi saltano i “peggiori vincenti” dei collegi. Potrebbe accadere, cioè, che – causa il riparto nazionale dei voti e la soglia al 5% – il Pd debba ‘cedere’ uno o più degli eletti nei collegi a un’altra lista: perderebbe un vincente nei collegi mentre i candidati del listino bloccato in quella circoscrizione passerebbero tutti. Si chiama ‘effetto flipper’: non garantisce cioè la vittoria matematica di un candidato che pure ha vinto il collegio, specie se in quella circoscrizione il partito che lo sostiene è forte ma non può superare il tot di seggi che, su base nazionale, quella circoscrizione gli assegna.

7. Il problema dei collegi da disegnare. 

Con una legge così fatta, ci sarà bisogno ovviamente di disegnare non tanto le 26 circoscrizioni regionali della Camera che già esistono del Porcellum (una per ogni regione, due per Lazio, Piemonte, Veneto, Campania e Sicilia, tre per la Lombardia) e le 20 circoscrizioni (equivalenti alle 20 regioni) del Senato quanto i 303 collegi uninominali della Camera e i 150 collegi uninominali del Senato.

Solitamente la legge prevede una delega al governo – e, di fatto – al ministero dell’Interno, che si prende 45 giorni di media per il disegno dei collegi – ma i partiti corrono veloci verso le elezioni anticipate in autunno. Per evitare attese, un secondo emendamento Fiano indicano una ‘misura transitoria’ per la quale “in caso di scioglimento delle Camere prima della data di entrata in vigore del decreto” si andrà al voto con i collegi del Mattarellum. Che però sono 475 (e non 303) e non è chiaro come le due cose si possano conciliare. Fiano dovrebbe disegnarli sulla base di un prospetto dell’ufficio studi della Camera che però sta già incontrando riserve e critiche da molti deputati dei vari territori perché accorpa, spesso in modo arbitrario e incoerente, collegi vicini tra loro.

8. Le questioni ancora aperte.

E’ una vera e propria maratona, quella che si sta svolgendo in sede della commissione Affari Costituzionali della Camera sulla legge elettorale: sono sottoposti al voto 780 emendamenti per trasformare il Rosatellum nel tedesco.
La nuova, possibile, intesa tra Pd, Fi, Lega e M5S si basa su tre modifiche: 

  • La riduzione dei collegi della Camera che andranno a coincidere quelli previsti per il Senato dal Mattarellum: 232 alla Camera, compresi Trentino-Alto Adige e Val d’Aosta, e 112 al Senato, disegnati sempre sulla base del vecchio Mattarellum;
  • L’aumento  da 27 a 29 delle circoscrizioni proporzionali per la Camera e dunque la dimunizione delle liste dei candidati nei listini bloccati non più da 2 a 6 ma da 1 a 6;
  • La cancellazione della possibilità di candidature plurime in 3 diverse liste bloccate proporzionali oggi previste: ciascun candidato potrà candidarsi al massimo in un collegio e in una lista.

Non è passata invece la linea proposta in numerosi emendamenti di introdurre le preferenze, di doppia scheda e di voto disgiunto, di superamento della priorità di elezioni prevista per il capolista bloccato rispetto ai più votati nei collegi della stessa lista. Ma la riduzione notevole dei collegi operata dal “Tedeschellum” – se passeranno i nuovi emendamenti – realizza di fatto una riduzione assai consistente della possibilità che chi vince la gara uninominale poi non entri in Parlamento perché superato dal capolista del suo partito in quella circoscrizione.
NB: Il testo su cui era stato trovato l’accordo iniziale prevedeva 303 collegi uninominali alla Camera w 151 al Senato, ma essi non sono maggioritari, bensì hanno un riparto proporzionale: un po’ come la vecchia legge del Senato in vigore tra il 1948 e il 1992. Nelle Regioni “monocolore”, dove i candidati di un grande partito vincono in molti collegi, qualcuno di essi potrebbe non risultare eletto: infatti tra i vincitori si fa una graduatoria in base alle percentuale di voto ottenuta. E’ il caso, per esempio, delle Regioni Rosse per il Pd o di alcune Regioni del Sud (Sicilia) per M5s. L’emendamento presentato da Ferrari (Pd)  diminuisce il numero dei collegi della Camera a 232 (225 più 8 di Trentino e Val d’Aosta), quelli del Senato del Mattarellum, e a 112 al Senato, compresi i 6 di Trentino e Val d’Aosta. In tal modo i collegi sarebbero già definiti, e diminuirebbe la possibilità di collegi sopranumerari. Naturalmente questo porterebbe un simmetrico aumento degli eletti con i listini proporzionali Camera, che salirebbero da 303 a 374, e Senato (da 150 a 188) . I partiti che hanno sottoscritto l’accordo (Pd, M5s, Fi, Lega e Si) stanno trattando una intesa su questo punto.

Gli emendamenti presentati. Ai 417 emendamenti presentati, di cui il più importante è naturalmente proprio l’emendamento Fiano, si sono aggiunti 363 subemendamenti al testo del relatore. I numeri li ha annunciati il presidente della Commissione, Andrea Mazziotti. Grossa parte dei subemendamenti,127, riguardano il nodo cruciale dei collegi uninominali.
Nella formulazione del tedesco proposta da Fiano c’è una clausola che prevede che – se la legislatura dovesse finire prima che il governo abbia ridisegnato i collegi – resterebbero validi quelli del Mattarellum. Una previsione in chiave voto anticipato, ma che sta facendo storcere il naso a molti possibili candidati.

Da segnalare l’aumento delle circoscrizioni da 27 a 29 con una circoscrizione in più per la Lombardia e una per il Veneto (a quota 3) mentre Lazio, Sicilia, Campania ne avrebbero due. 

Altro punto molto criticato è quella delle candidature bloccate dei capilista e la possibilità di presentarsi in più collegi. Lo scontro è soprattutto nel Pd, con gli orlandiani pronti a dare battaglia.
Invece, Danilo Toninelli (M5S) dice che “stiamo lavorando per inserire modifiche ben fatte che garantiscano, come in Germania, il seggio al candidato più votato nel collegio, anche senza modificare il numero complessivo dei parlamentari”.
B) Il sistema elettorale tedesco, quello vero della Germania…

  1. Una Camera e non due, seggi variabili e non fissi.

Il sistema elettorale tedesco è un sistema “misto”: vuol dire che mette insieme collegi uninominali maggioritari e un riparto rigidamente proporzionale dei voti a livello nazionale una volta superata la soglia di sbarramento (5%). Tale voto determina gli equilibri del Bundestag, la sola Camera direttamente elettiva del Parlamento tedesco, composta da “almeno” 598 membri, ma ‘aumentabili’. La seconda Camera, il Bundesrat, o Camera delle Regioni, rappresenta i Land : i suoi 69 senatori (a numero fisso) sono eletti, con metodo proporzionale, regione per regione ma in tempi differenti (come gli Stati che formano il Senato Usa). La differenza costituzionale sostanziale è che il Bundestrat non concede o nega la fiducia al governo. Ecco, la prima differenza fondamentale: una sola Camera in Germania, due in Italia (Camera e Senato) che danno la fiducia. Infine, non va dimenticato che in Germania esiste l’istituto della ‘sfiducia costruttiva’ e in Italia no.

2. Due voti, in Germania, invece di uno solo…

In Germania, ogni elettore deve esprimere due voti, chiamati – senza molta fantasia – “primo voto” (erststimme) e “secondo voto” (zweitstimme). L’erststimme (primo voto) è il voto maggioritario e uninominale. In ognuno dei 299 collegi in cui è diviso il territorio nazionale viene eletto solo il candidato più votato, anche solo con la maggioranza relativa. E’ il sistema maggioritario classico, first past the post, che viene usato anche negli Usa o in Gran Bretagna. In soldoni, chi ha più voti, viene eletto. Con il zweitstimme (secondo voto) l’elettore sceglie invece un partito. La percentuale di voti ottenuta nel zweitstimme determina il numero di seggi nel Bundestag a cui quel partito ha diritto. Sono esclusi dal riparto dei voti i partiti che hanno ottenuto meno del 5% di ‘secondi voti’ oppure meno di tre candidati eletti nei collegi uninominali con il ‘primo voto’. In Italia, invece, non vi saranno due schede elettorali, ma una sola: si potrà votare il candidato nel collegio e, in una lista a fianco, i candidati dei partiti nelle rispettive liste circoscrizionali. Due altre significative differenze: in Germania è possibile il voto disgiunto – come avviene per le liste e i candidati sindaci nei comuni sopra i 15 mila abitanti in Italia – cioè si può votare per un partito di una lista del proporzionale e il candidato nel collegio uninominale di un’altra (o viceversa). In Italia non sarà possibile il voto disgiunto: il voto alla lista trascina quello al candidato di collegio (e vale il viceversa).

3. I seggi ‘variabili’ e l’assegnazione dei seggi

Nel riparto della quota proporzionale – che in Germania vengono scelti sulla base di listini bloccati, uno per Land – c’è una complicazione di calcolo: al numero totale di seggi a cui un partito ha diritto vanno sottratti gli eletti con il ‘primo voto’. Proviamo a spiegarci meglio. Il candidato che vince il suo collegio uninominale è automaticamente eletto, ma una lista può ottenere più seggi uninominali di quanti gliene assegna la quota proporzionale: è tale quota che in Germania determina il numero degli eletti. Se, dunque, i vincitori nei collegi uninominali (primo voto) sono di più di quelli che spetterebbero alle liste collegate (secondo voto), ma anche se i vincitori nei collegi hanno corrispondenti seggi nella parte proporzionale (cioè non ‘pescano’ nei listini, aumentando la loro quota di seggi); o se, in base a un riparto proporzionale che deve tener conto dello sbarramento nazionale al 5% (ci torneremo subito), le liste della quota proporzionale hanno diritto a un numero maggiore di seggi. Ecco perché il numero dei deputati del Bundestag è ‘aumentabile’: può passare da quello ‘minimo’ di 598 seggi (299 sono collegi uninominali e 299 su liste bloccate proporzionali) ai 630 dell’attuale legislatura. Il numero dei deputati del Bundestag è ‘variabile’, quello del Parlamento italiano è, per Costituzione, ‘fisso’ (915 totali).

4. Qualche esempio.

Qualche esempio può aiutare a capire meglio la questione. Nel 2013 la Cdu ha ottenuto il 41,5% dei voti, così divisi: 236 seggi nella parte dei collegi maggioritari (primo voto) e 75 seggi nella quota proporzionale. Il totale è 311 seggi, ma con il 41,5% dei voti la Cdu ha ottenuto il 49,3% dei seggi. I verdi, invece, hanno ottenuto il 7,3% dei voti (superando la soglia di sbarramento), ma hanno vinto in un solo collegio uninominale: hanno quindi ottenuto, nella parte proporzionale, 62 seggi, per arrivare ai 63 totali fissati e, di fatto, è come se avessero ottenuto oltre il 10% dei voti.

5. La soglia di sbarramento fissa al 5%

L’effetto distorcente della rappresentanza proporzionale è dato, appunto, dalla soglia di sbarramento nazionale al 5%: sotto tale soglia, un partito non ha diritto a rappresentanza, a meno che non vinca in almeno tre collegi uninominali, in qual caso ottiene, però, rappresentanza solo per tre collegi, senza alcuna aggiunta di seggi nella parte proporzionale.  In Italia la soglia di sbarramento è fissata al 5% e vale per tutti senza cioè alcuna soglia di vittoria nei collegi uninominali.
C) L’iter della legge e i tempi per le elezioni anticipate.

  1. La corsa alla Camera, lo step del Senato. Legge approvata entro metà luglio?

In I commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati era stato depositato come testo base dal Pd (primo firmatario Emanuele Fiano) un sistema elettorale originale, il cd. ‘Rosatellum’, dal cognome del capogruppo del Pd, Ettore Rosato. Ne consegue che gli emendamenti che Pd e FI hanno presentato per ‘tedeschizzare’ ulteriormente il sistema non potevano che partire da questo testo base. Il nuovo sistema tedesco è stato presentato con un maxi emendamento del relatore Fiano. Il voto, in commissione, sugli emendamenti si dovrà chiudere entro il 3 giugno. A partire dal 5 giugno il testo andrà in Aula per la discussione generale e il voto finale. Una volta chiusa la riforma con il voto finale entro l’8 giugno (la conferenza dei capigruppo ha fissato tempi stringenti, 22 ore di dibattito, nessuna pausa per elezioni comunali, possibilità di seduta notturna), il testo passerà al Senato per la discussione in commissione e poi in Aula, seguendo le medesime modalità. Se la tabella di marcia verrà rispettata (Pd, FI, M5S hanno una solida maggioranza sia alla Camera che al Senato, su tale testo) la riforma elettorale – entro il 7 o il 15 luglio – sarà legge. Sempre che, ovviamente, non venga modificata (in quel caso dovrebbe tornare, dal Senato, alla Camera, facendo saltare tutti i tempi di approvazione previsti) o che, ma è difficile, il Senato non la bocci.

2. Nessuna delega al ministero dell’Interno. La corsa verso il voto. 

Non verrà affidata una delega al ministero degli Interni per ridisegnare i collegi uninominali: verranno adottati, con uno schema preparato dagli uffici studi della Camera, i collegi del vecchio Mattarellum direttamente nella legge elettorale. Un modo per risparmiare tempo rispetto alla delega al governo che, di solito, ci mette 45 giorni per scriverla. Così dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale, potranno essere sciolte le Camere e andare a urne anticipate in autunno. La data specifica (il Pd punta al 24 settembre, FI attenderebbe ottobre, scegliendo tra l’8, il 15 e il 22, M5S propone, addirittura, di votare il 10 settembre…) non è nella disponibilità dei partiti, ma del Capo dello Stato.

Qualora il presidente del Consiglio si dimetta e Mattarella, una volta registrata l’impossibilità a proseguire la legislatura fino a scadenza naturale (marzo 2018), decidesse di sciogliere le Camere, scattano i vincoli previsti dall’art. 61 della Costituzione: “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”. Si tratta, in entrambi i casi, di vincoli massimi e, per la prima riunione delle Camere, non ci sono vincoli minimi. Invece per le elezioni il vincolo minimo è di 45 giorni ed è stabilito dall’art. 11 del Testo Unico Camera (D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361):
“1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

  1. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell’art. 61 della Costituzione.
  2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.”

In genere le elezioni vengono indette a una scadenza di circa 55/60 giorni dallo scioglimento. L’ultima volta le Camere furono sciolte il 22 dicembre 2012 e le elezioni si svolsero il 24 e 25 febbraio 2013. Anche per la prima riunione in genere si utilizza quasi tutto il tempo massimo previsto: la prima seduta si svolse infatti il 15 marzo 2013.
Di conseguenza, qualora la legge fosse approvata entro metà luglio e il Governo si dimettesse, sarebbe possibile votare dalla fine di settembre ai primi di ottobre e riunire le nuove Camere da metà ottobre o da fine ottobre in poi.


NB: nella parte finale mi sono avvalso di una nota esplicativa del prof. Ceccanti